Lo psicologo, vincolato dalla legge e dal proprio codice deontologico, è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in sede di colloquio, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate. Nessuna informazione può essere pertanto divulgata senza previa autorizzazione scritta del cliente.

Eventuali eccezioni possono essere effettuate qualora si prospettino realistici e gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.